Per parlarsi di “pergotenda” la copertura in materiale plastico deve essere completamente retrattile, come da definizione del Consiglio di Stato, cosi da escludere la realizzazione di nuovo volume.

La differenza col la veranda:

La veranda invece differisce per le sue caratteristiche, come comunica il TAR, essa comporta la creazione di un volume ulteriore e come tale non consentito dalla disciplina urbanistica.

I requisiti della pergotenda:

La pergotenda deve essere una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico (pergotenda), a condizione che l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa.

Ora, le caratteristiche dei luoghi consentivano di escludere che l’intervento in questione rientrasse nella fattispecie della pergotenda avendo l’effetto conclusivo di chiudere i volumi attualmente su di un lato completamente aperti (si trattava di un terrazzo, con pavimentazione in cotto, di significative dimensioni, interamente coperto, munito di cinque arcate che se fossero state chiuse mediante vetri scorrevoli avrebbero dato luogo ad un ulteriore vano suscettibile di essere sottoposto stabilmente a destinazione residenziale quale parte integrante dell’appartamento).

 

Per questi motivi, il Consiglio di Stato respinge all’appello e condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, coloro che violano le restrizioni.